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mercoledì 7 dicembre 2011

PIANO CASA 2011: INTERVENTI ANCHE IN CENTRO STORICO

Il Comune di Candiana, con delibera di C.C. n. 37 del 25/11/2011, ha approvato i limiti e le modalità applicative della L.R. 13/2011 (il cosidetto "piano casa 2011").
Rispetto alla precedente edizione, la regione ha lasciato ai Comuni la possibilità di consentire alcuni interventi anche in centro storico, purchè fosse deliberato entro il 30 Novembre: l'Amministrazione Comunale ha stabilito che gli interventi previsti dal piano casa 2011 sono consentiti anche agli edifici in centro storico, purché realizzati secondo i parametri del PRG vigente (distanze, altezze, tipologia, ecc) e purchè non ricadano nelle esclusioni.
Per gli altri aspetti si confermano i criteri applicativi deliberati nel 2009, tra quali segnaliamo i principali:

  • esclusione degli edifici destinati ad allevamento;
  • ampliamenti nel rispetto dei parametri costruttivi del PRG per gli edifici non immuni ai sensi della L.R.13/2011
  • concessione di ampliamenti staccati solo se, oltre alle condizioni previste dalla L.R.13/2011, trattasi di pertinenze. In questo modo si continua a consentire l'ampliamento con gli stessi criteri del piano casa 2009 e non si favorisce l'eccessivo consumo di territorio (criterio ancora valido e fondamentale per le zone agricole).
Sono stati rimossi dalle esclusioni gli edifici sede di "attività impropria", mentre sono rimasti esclusi quelli sede di "attività impropria da trasferire"
Si è avuto un occhio di riguardo per definire ulteriori incentivi comunali alla bioedilizia. Infatti, nel caso in cui l’ampliamento residenziale oppure l’intero edificio residenziale ampliato sia classificato e/o certificato con il sistema A.N.A.B. “SB100” ® (e successivi eventuali aggiornamenti) o con lo standard “CasaClimaNATURE” ® (e successivi eventuali aggiornamenti) l’importo complessivo degli oneri, se dovuti, è ridotto del 30%.

L'Allegato alla delibera, completo di tutte le informazioni per l'applicazione del Piano Casa 2011, è scaricabile dal nuovo sito comunale (Alleg.A delib.CC n°37/2011).
Le norme di riferimento (scaricabili dall'apposito sito web della regione veneto) sono:
  • L.R. 14/2009: piano casa 2009.
  • L.R. 13/2011: piano casa 2011.
  • DGRV n°1782/2011 alleg. A: note esplicative alla L.R. 13/2011

domenica 5 giugno 2011

PIANO CASA: avevamo ragione

Nel deliberare i termini di applicazione del PIANO CASA REGIONALE, l'Amministrazione aveva indicato la necessità del rispetto delle istanze previste dal PRG, in quanto esse richiamavano norme consolidate. L'opposizione ha criticato tale indicazione, accusando l'Amministrazione di ostacolare l'applicazione del piano casa, di essere rigida e di creare problemi ai cittadini ed alle imprese del settore in difficoltà.
Non era vero, ma serviva (come sempre) del tempo per dimostrarlo.
Su questo aspetto è stata finalmente fatta chiarezza: La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 173/2011 del 19 maggio scorso, ha spiegato che le leggi regionali possono derogare solo ai parametri degli indici urbanistici ed edilizi contenuti nei regolamenti edilizi locali o nei piani regolatori comunali. Devono invece essere rispettate le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Ministeriale 1444/1968, che regola a livello nazionale la disciplina delle distanze tra fabbricati. La materia rientra infatti tra le competenze legislative esclusive dello Stato. Il P.R.G. comunale di Candiana riporta le medesime distanze previste dal D.M. 1444/68 art.9 per le nuove costruzioni:

art. 8. Limiti di altezza degli edifici. Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; - per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; 2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7. 3) Zone C: contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

Art.9 - Limiti di distanza tra i fabbricati. Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: ..(OMISSIS).. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. ..(OMISSIS).. Anche in questo caso, abbiamo evitato le facili scorciatoie che molti sbandieravano, individuando il corretto modo per applicare la norma regionale (c.d. Piano Casa), garantendo ai Cittadini modalità di intervento coerenti e senza sorprese legali (che oggi potevano sorgere a seguito di questa -prevedibile- sentenza). Il Piano Casa regionale è ancora in vigore e se ne propone probabilmente una proroga: l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico sono a disposizione. il Sindaco

Elezioni Comunali 25 Maggio 2014