Candiana, 22 Dicembre 2014
CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO del 22/12/2014
PUNTO 6
O.D.G. – mozione per modifiche
statutarie finalizzate al libero ed incondizionato recesso all’Unione dei Comuni
del Conselvano
DICHIARAZIONE DI VOTO
PRESO ATTO CHE la mozione in
oggetto chiede al presente Consiglio di “esprimersi in merito
all’indirizzo politico” di modifica dell’attuale Statuto in modo da “garantire
la possibilità immediata ed incondizionata di RECESSO a qualunque Amministrazione
Comunale” consentendo
la “tutela di autonomia ed identità giuridica” del Comune;
EVIDENZIATO CHE anche l’Unione
dei Comuni è un ente garantito in virtù di atti legittimi sottoscritti in
piena consapevolezza ed autonomia da Consigli Comunali e Sindaci con pieno
mandato, molti dei quali sono ancora presenti o sono in continuità politica ad
essi, salvo la paradossale circostanza di vederli sostenere la sciagurata mozione
in esame;
RITENUTO CHE sussistano i
seguenti profili di illegittimità per l’oggetto di tale mozione:
1.
Statuto dell’Unione del Conselvano, art.7, il quale prevede che “Ogni
Comune partecipante all'Unione può recedervi non prima di anni 3 dalla data di
adesione” e
che “Il recesso deve essere comunicato al
Presidente dell'Unione entro il mese di giugno di ciascun anno e ha effetto a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo”. Pertanto è illegittimo
recedere anticipatamente rispetto ai tre anni ed il Consiglio dell’Unione deve
respingere le recessioni illegittime.
2.
L.R. 18/2012, art. 4 à “Lo statuto dell’unione di comuni individua la
sede e le funzioni svolte dall’unione, le competenze degli organi, le modalità
per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell’unione,
comunque non inferiore a dieci anni”, prescrivendo per gli Statuti delle Unioni la permanenza
minima 10 anni e rendendo illegittima la modifica in mozione.
3.
Il Consiglio dell’Unione non può prendere atto di recessioni
illegittime;
VALUTATO CHE la mozione implicherebbe
anche danni erariali sia per i Comuni e che per l’Unione, in prima fase riconducibili
alle seguenti normative:
- STATUTO, art. 7 à ogni Comune perderebbe, oltre alle quote di patrimonio e demanio irrecuperabili, tutti i contributi ottenuti attraverso l’Unione: sono già stati ottenuti contributi per l’informatizzazione, la sistemazione di spazi, l’acquisto di arredamento, dotazioni per i vigili, ecc.
- DGRV 1417/2013 alleg.B à il “PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE” regionale dichiara circa i contributi assegnati che “In caso di scioglimento dell’Unione, nel caso di recesso di un Comune associato dall’Unione o di revoca del trasferimento della funzione prima del termine di anni cinque,, l’ente beneficiario dovrà sottoscrivere un atto di impegno che preveda la restituzione alla Regione di quota parte del contributo in c/investimento erogato, in proporzione al tempo mancante al compimento dell’intero periodo di cinque anni e, in caso di recesso di un singolo Comune, anche in proporzione al numero di abitanti dello stesso. I contributi non saranno nemmeno ottenibili una seconda volta con altre forme associate;
- L. 56/2014 à Le Unioni dei Comuni non sono soggette al patto di stabilità, quindi l’uscita comporterebbe che le funzioni riacquisite dal singolo Comune ricadrebbero sotto i deleteri vincoli aggiuntivi del patto di stabilità, notoriamente causa di reali problemi amministrativi e reali difficoltà per la gestione dei servizi.
CONSIDERATO CHE l’organo di
revisione deve esprimersi sulle “modalità di gestione
dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni” e che nelle lettere richiamate
ad arte dalla mozione in realtà i revisori chiedono innanzitutto di “migliorare
l’organizzazione, le procedure ed il Sistema Gestionale dell’Unione dei Comuni
del Conselvano” e non a recedere da essa o a scioglierla (vedasi ALLEGATO 1);
la normativa regionale vigente
privilegia in senso assoluto le Unioni dei Comuni, visto che la DGRV
1417/2013 nel “PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE” prevede al punto 3.3 la seguente
lapidaria indicazione “La forma associativa di riferimento è
l’Unione di Comuni, adeguatamente dimensionata sia a livello territoriale che a
livello funzionale, per l’esercizio di almeno quattro funzioni fondamentali. In
particolare, i principi base per la individuazione dell’ambito adeguato e della
forma associativa sono i seguenti:”, nonché al punto 4 “L’unione
di Comuni, in quanto forma associativa stabile e plurifunzionale, è la forma
associativa preferenziale dell’ambito gestionale adeguato.”, a dimostrazione che i
prossimi anni gli enti superiori procederanno alla definizione delle unioni,
scavalcando chi non lo ha fatto per tempo, con lungimiranza, come nel caso
dell’Unione del Conselvano in cui siamo e staremo,
SI CHIEDE formalmente che la
presente delibera, completa dei suoi allegati e della presente dichiarazione di
voto, sia inviata al Prefetto ed ai competenti uffici della Regione Veneto
affinché diano un parere sulla legittimità del presente atto, riservandoci
comunque di procedervi autonomamente o anche in forma condivisa con altri
amministratori;
SI CHIEDE al Consiglio ed al
Presidente di considerare che la presente mozione è oltretutto in antitesi
alla mozione di cui al punto 7 dell’o.d.g. e che una esclude l’altra;
A NOME dei Gruppi Consigliari
di Minoranza di Candiana “NOI CON VOI” e “CANPO”, che insieme rappresentano la maggior
parte dei cittadini di Candiana, si esprime voto
CONTRARIO.
Il
Consigliere dell’Unione
Ing. DE MARCHI ANDREA
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