domenica 5 giugno 2011

PIANO CASA: avevamo ragione

Nel deliberare i termini di applicazione del PIANO CASA REGIONALE, l'Amministrazione aveva indicato la necessità del rispetto delle istanze previste dal PRG, in quanto esse richiamavano norme consolidate. L'opposizione ha criticato tale indicazione, accusando l'Amministrazione di ostacolare l'applicazione del piano casa, di essere rigida e di creare problemi ai cittadini ed alle imprese del settore in difficoltà.
Non era vero, ma serviva (come sempre) del tempo per dimostrarlo.
Su questo aspetto è stata finalmente fatta chiarezza: La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 173/2011 del 19 maggio scorso, ha spiegato che le leggi regionali possono derogare solo ai parametri degli indici urbanistici ed edilizi contenuti nei regolamenti edilizi locali o nei piani regolatori comunali. Devono invece essere rispettate le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Ministeriale 1444/1968, che regola a livello nazionale la disciplina delle distanze tra fabbricati. La materia rientra infatti tra le competenze legislative esclusive dello Stato. Il P.R.G. comunale di Candiana riporta le medesime distanze previste dal D.M. 1444/68 art.9 per le nuove costruzioni:

art. 8. Limiti di altezza degli edifici. Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; - per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; 2) Zone B): l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7. 3) Zone C: contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

Art.9 - Limiti di distanza tra i fabbricati. Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: ..(OMISSIS).. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. ..(OMISSIS).. Anche in questo caso, abbiamo evitato le facili scorciatoie che molti sbandieravano, individuando il corretto modo per applicare la norma regionale (c.d. Piano Casa), garantendo ai Cittadini modalità di intervento coerenti e senza sorprese legali (che oggi potevano sorgere a seguito di questa -prevedibile- sentenza). Il Piano Casa regionale è ancora in vigore e se ne propone probabilmente una proroga: l'Amministrazione e l'Ufficio Tecnico sono a disposizione. il Sindaco

Elezioni Comunali 25 Maggio 2014